IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 6 gennaio  1996,  n.  52,  ed  in  particolare  gli
articoli 1 e 33 e gli allegati A e B; 
   Vista la direttiva 93/99/CEE, del Consiglio del 29  ottobre  1993,
riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari; 
   Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 16 maggio 1997; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,  delle  risorse  agricole,
alimentari  e   forestali   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
1. Il presente decreto completa le disposizioni  di  cui  al  decreto
   legislativo  3  marzo  1993,  n.  123,   in   particolare   quelle
   concernenti: 
     a) il personale delle strutture cui compete il controllo 
        ufficiale; 
     b) i requisiti necessari per il funzionamento dei laboratori 
        adibiti al controllo ufficiale; 
     c) gli organismi responsabili della verifica dei laboratori 
        adibiti al controllo ufficiale; 
     d) i requisiti e le modalita' dei sistemi di verifica dei 
        laboratori adibiti al controllo ufficiale; 
     e) le procedure relative al sistema di mutua assistenza 
        amministrativa e di  scambio  di  informazioni  nonche'  alle
        ispezioni congiunte con gli agenti dell'Unione Europea. 
 
    

                AVVERTENZA:
                   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato
          redatto  ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                   Per  le  direttiva CEE vengono forniti gli estremi
          di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee (GUCE).
                   Note alle premesse:
                   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  dei principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
                   -  L'art.  87  della  Costituzione conferisce, tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare  le  leggi e di emanare i decreti, aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
                   -   La   legge   6  febbraio  1996,  n.  52,  reca
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  per  il 1994. Gli articoli 1 e 33 e gli
          allegati A e B della suddetta legge cosi' recitano:
                   "Art.  1  (Delega  al  Governo per l'attuazione di
          direttiva  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttiva  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A. Ove
          ricorrano  deleghe  al  Governo per l'emanazione di decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive  comunitarie o sia prevista l'emanazione di
          regolamenti  attuativi, tra i principi e i criteri generali
          dovranno   sempre   essere   previsti  quelli  della  piena
          trasparenza    e    della    imparzialita'   dell'attivita'
          amministrativa,  al fine di garantire il diritto di accesso
          alla  documentazione  e  ad  una  corretta informazione dei
          cittadini,  nonche',  nei  modi  opportuni,  i  diritti dei
          consumatori e degli utenti.
                   2.  Se  per  effetto  di  direttive notificate nel
          secondo  semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina
          risultante   da   direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato  A  e'  modificata  senza che siano introdotte
          nuove  norme  di  principo,  la  scadenza  del  termine  e'
          prorogata di sei mesi.
                   3.   I  decreti  legislativi  sono  adottati,  nel
          rispetto  dell'art.  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su   proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
          politiche  dell'Unione  europea, congiuntamente ai Ministri
          con competenza istituzionale prevalente per la materia e di
          concerto  con  i  Ministri degli affari esteri, di grazia e
          giustizia e del tesoro, se non proponenti.
                   4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di
          cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale
          termine   i  decreti  sono  adottati.  Qualora  il  termine
          previsto  per  il parere delle Commissioni scada nei trenta
          giorni  antecedenti  allo  spirare  del termine previsto al
          comma  1  o  al  comma 2, o successivamente, la scadenza di
          quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
                   5.  Entro  i  due  anni  dalla  data di entrata in
          vigore   della  presente  legge  il  Governo  puo'  emanare
          disposizioni  integrative  e  correttive,  nel rispetto dei
          principi  e  criteri  direttivi  da  essa  fissati,  con la
          procedura indicata nei commi 3 e 4".
                   "Art.   33   (Controllo   ufficiale  dei  prodotti
          alimentari:  criteri  di  delega).  - 1. L'attuazione della
          direttiva   93/99/CEE  del  Consiglio  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                     a)  stabilire  i  requisiti  e  le modalita' dei
          sistemi  di  verifica  dei  laboratori  competenti  per  le
          attivita'  di  controllo ufficiale dei prodotti alimentari,
          provvedendo  anche all'individuazione, sentite le regioni e
          le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  degli
          organismi   responsabili  della  valutazione  dei  suddetti
          laboratori,   secondo   i  criteri  stabiliti  dalle  norme
          europee;
                   b) stabilire che le regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano prevedano ed aggiornino i requisiti
          professionali  e  formativi,  nonche' i criteri per il loro
          aggiornamento,  del  personale  dei  servizi cui compete il
          controllo    ufficiale   dei   prodotti   alimentari,   con
          particolare  riguardo  al  personale  che opera nei settori
          della  chimica,  della  chimica  alimentare, della medicina
          veterinaria,    della    medicina,    della   microbiologia
          alimentare,   della  igiene  alimentare,  della  tecnologia
          alimentare  e  legislazione,  e  definiscano  i criteri per
          l'individuazione   delle  tipologie  del  personale  stesso
          nonche'  i  requisiti minimi necessari per il funzionamento
          dei laboratori;
                   c)  definire  i criteri per l'individuazione delle
          tipologie  del  personale di cui alla lettera b), nonche' i
          requisiti   minimi   necessari  per  il  funzionamento  dei
          laboratori;
                   d)  definire i criteri e le modalita' attraverso i
          quali  le  regioni  e  le  province  autonome individuano i
          laboratori  deputati  alle attivita' di controllo ufficiale
          dei  prodotti  alimentari che, per motivi di complessita' e
          di valutazione costo-beneficio, devono essere effettuate in
          particolari strutture;
                   e)   prevedere   procedure  per  l'attuazione  del
          sistema  di  mutua  assistenza amministrativa in materia di
          controllo  ufficiale dei prodotti alimentari, di scambio di
          informazioni  e  di  ispezioni  congiunte  con  gli esperti
          dell'Unione europea".
                                                          "ALLEGATO A
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE
                  OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
         (Omissis).
                   93/99/CEE:  Direttiva del Consiglio del 29 ottobre
          1993,   riguardante   misure  supplementari  in  merito  al
          controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
                                                          "ALLEGATO B
             ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA
           LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE
              DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI
               COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI
                    RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI.
         (Omissis).
                   93/99/CEE:  Direttiva del Consiglio del 29 ottobre
          1993,   riguardante   misure  supplementari  in  merito  al
          controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
                   - La direttiva 93/99/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.
          L290 del 24 novembre 1993.
                   -  Il  D.Lgs.  3  marzo  1993,  n.  123, riguarda:
          "Attuazione   della   direttiva   89/397/CEE   relativa  al
          controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
                   Nota all'art. 1:
                   -  Per  quanto riguarda il D.Lgs. 3 marzo 1993, n.
          123, ved. nota alle premesse.